Rifiuti del marmo: approvato emendamento al Senato

Scarti lavorazione marmi

Scarti lavorazione marmi

Approvato in aula al Senato, nell’ambito dei lavori di approvazione del disegno di legge di recepimento della normativa comunitaria, un emendamento proposto dalla Commissione Ambiente presieduta dal Sen. Antonio d’Alì, relativo al riutilizzo dei sottoprodotti provenienti dalla lavorazione del marmo.

Perché ciò sia possibile, si legge nell’emendamento d’Alì, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Un intervento che accoglie le richieste di intervento, fatte attraverso una assemblea pubblica a Custonaci lo scorso anno, da parte degli operatori del settore lapideo in materia di scarti di estrazione e lavorazione del marmo fino a poco tempo fa assimilati in tutto ai rifiuti.

Assimilazione che era stata superata, sempre grazie ad un precedente intervento del senatore d’Alì nel febbraio 2009, quando la Commissione Ambiente approvò una norma in base alla quale “i residui provenienti dall’estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo” e inoltre possono essere impiegati in operazione di recupero ambientale se rispettano “i requisiti tecnici per gli scopi specifici e i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti”.

Ieri quest’ultimo passaggio trova ulteriore conferma nella parte dell’emendamento d’Alì specificatamente indirizzato al settore lapideo che estende il possibile uso in interventi di recupero ambientale anche a “residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali” purché soddisfino “sempre i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell’allegato cinque alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto”.

«Ancora una volta – ha commentato il senatore d’Alì – ci siamo impegnati per determinare condizioni di certezza giuridica, indispensabile alle imprese per poter operare e competere sul mercato nazionale ed internazionale, e per regolare il ciclo dei rifiuti industriali a tutela dell’ambiente senza danni per la salute delle persone, nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie».

Il provvedimento passa ora alla discussione e approvazione della Camera dei Deputati.

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